Accesso civico semplice

Riferimento art. 5, c. 1, D.Lgs. 33/2013 e art. 2, c. 9 bis della Legge 241/90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Accesso civico (Art. 5 D.lgs. n. 33/2013)


L'accesso civico è il diritto di chiunque di richiedere documenti, informazioni o dati che la pubblica amministrazione ha omesso di pubblicare, pur avendone l'obbligo.
La richiesta di accesso civico è gratuita, non deve essere motivata e va presentata al Responsabile della Trasparenza del Comune secondo le seguenti modalità tramite:
• posta elettronica certificata all'indirizzo protocollo@pec.comune.villanovafranca.ca.it
• posta ordinaria a Comune di Villanovafranca Piazza Risorgimento n. 18- 09020 Villanovafranca (SU)
• presso l'Ufficio di segreteria.
Il Responsabile della Trasparenza del Comune di Villanovafranca nonchè titolare del potere sostitutivo è il Segretario Comunale Dott. Alessandro Pireddu.
Il Responsabile della Trasparenza, dopo aver ricevuto la richiesta, la trasmette al Responsabile del Servizio interessato e ne informa il richiedente.

Il Responsabile del Servizio, entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta pubblica nel sito istituzionale del Comune il documento, l'informazione o il dato richiesto e contestualmente lo trasmette al richiedente, ovvero gli comunica l'avvenuta pubblicazione indicando il relativo collegamento ipertestuale. Se quanto richiesto risulta già pubblicato si provvederà a indicare al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.
Nel caso in cui il Responsabile del Servizio ritardi o ometta la pubblicazione o non dia risposta, il richiedente può ricorrere al soggetto titolare del potere sostitutivo, il Segretario Comunale Dott. Alessandro Pireddu, il quale, dopo aver verificato la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione, dispone la pubblicazione nel sito di quanto richiesto e contemporaneamente ne dà comunicazione al richiedente, indicando il relativo collegamento ipertestuale.
Contro le decisioni e contro il silenzio sulla richiesta di accesso civico connessa all'inadempimento degli obblighi di trasparenza il richiedente può proporre ricorso al giudice amministrativo entro trenta giorni dalla conoscenza della decisione dell'Amministrazione o dalla formazione del silenzio.

Descrizione
Richiesta esercizio potere sostitutivo (57 KB)
Inserita il 01/02/2024
Modificata il 01/02/2024
RICHIESTA DI ACCESSO CIVICO (55.5 KB)
Inserita il 01/02/2024
Modificata il 01/02/2024
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