Accesso civico generalizzato

Riferimento art. 5, c. 2, D.Lgs. n. 33/2013

 

 

 

 

 

ACCESSO GENERALIZZATO

 

IL D.lgs 97/2016 ha introdotto all'art. 5 del D.lgs. 33/2013 un nuovo comma il numero 2 e con esso l'istituto dell'accesso generalizzato: chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione. Come per l'accesso civico di cui al comma 1 non è richiesto uno specifico interesse.

Tuttavia per entrambe le fattispecie si rappresenta che:

L'accesso di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, è rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno degli interessi pubblici inerenti a:

a) la sicurezza pubblica e l'ordine pubblico;
b) la sicurezza nazionale;
c) la difesa e le questioni militari;
d) le relazioni internazionali;
e) la politica e la stabilità finanziaria ed economica dello Stato;
f) la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento;
g) il regolare svolgimento di attività ispettive.

L'accesso di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, è altresì rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno dei seguenti interessi privati:

a) la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia;
b) la libertà e la segretezza della corrispondenza;
c) gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali.

Il diritto di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, è escluso nei casi di segreto di Stato e negli altri casi di divieti di accesso o divulgazione previsti dalla legge, ivi compresi i casi in cui l'accesso è subordinato dalla disciplina vigente al rispetto di specifiche condizioni, modalità o limiti, inclusi quelli di cui all'articolo 24, comma 1, della legge n. 241 del 1990.

In caso di rifiuto o di differimento l'Amministrazione deve motivare in ordine alle ragioni ostative alla richiesta di ostensione con riferimento alle specifiche fattispecie di cui sopra e dimostrare la probabilità del pregiudizio che conseguirebbe all'ostensione

Avverso diniego o differimento dell'accesso è possibile proporre ricorso al T.A.R.competente ai sensi dell'art. 116 del D.lgs 104/2010. In altrernativa presso il Difensore Civico Regionale ove costituito.

 

Ulteriori limitazioni:

L'istanza di accesso generalizzato identifica i dati le informazioni e i documenti richiesti, essa non deve essere generica ma consentire l'individuazione del dato, del documento o dell'informazione del quale si chiede l'accesso. Non può riguardare dunque dati e informazioni generiche relativi ad un complesso non individuato di atti di cui non sia certa la consistenza, il contenuto o persino l'esistenza.

Descrizione
Modulo richiesta accesso civico generalizzato (57.5 KB)
Inserita il 01/02/2024
Modificata il 01/02/2024
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