Trasparenza rifiuti
3.1.p) Informazioni per omesso/ritardo pagamento
Informazioni rilevanti per il caso di ritardato od omesso pagamento, ivi inclusa l’indicazione, per quanto applicabile, del tasso di interesse di mora e/o di penalità e/o sanzioni, nonché tutte le indicazioni utili affinché l’utente sia messo in condizione di procedere tempestivamente al pagamento dell’importo dovuto.Avvisi e informazioni
In caso di omesso, parziale o tardivo versamento a seguito della notifica di formale richiesta di pagamento, il Comune procede, nei termini di legge, all’emissione di apposito atto di accertamento esecutivo con irrogazione delle relative sanzioni, ai sensi dell’art. 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e successive modifiche ed integrazioni, con avvio della fase di riscossione forzata, nel caso di mancato pagamento entro i termini per la proposizione del ricorso, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
Le violazioni delle disposizioni riguardanti l’applicazione della TARI sono soggette alle sanzioni previste dall’articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 e successive modificazioni ed integrazioni secondo le modalità previste dal vigente Regolamento per l’applicazione delle sanzioni tributarie.
Ai sensi di tali disposizioni, le sanzioni applicabili sono le seguenti:
La contestazione della violazione deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
Le violazioni delle disposizioni riguardanti l’applicazione della TARI sono soggette alle sanzioni previste dall’articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 e successive modificazioni ed integrazioni secondo le modalità previste dal vigente Regolamento per l’applicazione delle sanzioni tributarie.
Ai sensi di tali disposizioni, le sanzioni applicabili sono le seguenti:
- omessa presentazione della dichiarazione: sanzione dal 100% al 200% della tassa non versato, con un minimo di euro 50,00;
- infedele dichiarazione: sanzione dal 50% al 100% della tassa non versata, con un minimo di euro 50,00;
- mancata, incompleta o infedele risposta al questionario trasmesso dal Comune al fini dell’acquisizione di dati rilevanti per l’applicazione della TARI, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso: sanzione da euro 100,00 ad euro 500,00.
La contestazione della violazione deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
Allegati
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